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BENVENUTI
in SoccorsoFauna.com
Sito curato e gestito dall'A.R.F.
Associazione Recupero Fauna - No profit |
| DENUNCE
PER MALTRATTAMENTI: COME AGIRE |
L'attività
principale dell'associazione è quella del volontariato,
espletato con il recupero su territorio degli animali selvatici
ed esotici (segnalatici feriti o in difficoltà).
Le Associazioni di volontariato non hanno potere di Polizia
Giudiziaria e non possono effettuare sequestri di animali
maltrattati.
L'unica Associazione che ha questo potere è l'A.N.P.A.N.A.
Le Associazioni di volontariato non possono fare denunce
in caso di maltrattamenti.
Per sporgere una denuncia serve una "persona fisica",
con nome e volto, disposta a firmare un foglio di denuncia.
Sei disposto a fare questo? Recati
al più vicino posto di Polizia Provinciale e
sporgi denuncia PERSONALMENTE.
Cliccando qui puoi scaricare il modulo da compilare per presentare la denuncia.
Se sei a Roma e non sei disposto a sporgere denuncia
personalmente puoi rivolgerti all'Ufficio Diritti
degli Animali delComune di Roma. Scrivi nero su bianco
ciò a cui hai assistito e invialo via fax
al n. 06-32650568.
In caso di AVVELENAMENTI si faccia riferimento
a quanto segue:
"Divieto di utilizzo e di detenzione
di esche o bocconi avvelenati"
Ordinanza entrata in vigore il 17 gennaio 2009, giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 13.
Il provvedimento ai fini della tutela della salute pubblica, della
salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli
animali e dell’ambiente, vieta di utilizzare in modo improprio,
di preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati
o contenenti sostanze tossiche o nocivi, compresi plastiche e metalli.
L’ordinanza vieta, altresì, la detenzione, l’utilizzo
e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale
da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che le ingerisce
e prevede l’obbligo per il proprietario o il responsabile
dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati
di darne segnalazione alle autorità competenti. In caso di
operazioni di derattizzazione e di disinfestazione è posto
l’obbligo di affiggere nelle zone interessate, con almeno
cinque giorni lavorativi di anticipo, avvisi idonei ad informare
delle operazioni che saranno effettuate.
L’ordinanza dispone, inoltre, che il medico veterinario, qualora
sulla base di una sintomatologia conclamata emetta diagnosi di sospetto
avvelenamento o venga a conoscenza di un caso di avvelenamento di
un animale domestico o selvatico, deve darne immediata comunicazione
al sindaco e al servizio veterinario della Azienda sanitaria locale
territorialmente competente.
In caso di decesso dell’animale il veterinario deve inviare
le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione
del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio. Gli Istituti
Zooprofilattici devono sottoporre ad autopsia l’animale ed
effettuare entro trenta giorni analisi sui campioni pervenuti o
prelevati durante l’autopsia e comunicarne gli esiti al medico
veterinario che ha inviato i campioni, al sevizio veterinario della
ASL competente e, qualora le analisi siano positive, all’autorità
giudiziaria.
I
sindaci ai quali siano pervenute segnalazioni di sospetti avvelenamenti
devono disporre l’immediata apertura di un'indagine e provvedere
ad attivare le iniziative necessarie alla bonifica dell’area
interessata nonché segnalare l’area con un apposita
cartellonistica. Viene, inoltre, attivato presso ciascuna Prefettura
un "tavolo di coordinamento" per la gestione degli interventi
da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
I produttori di presidi medico-chirurgici di prodotti fito-sanitari
e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi,
ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico, civile ed
agricolo, hanno l’obbligo di aggiungere al prodotto una sostanza
amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali. Nel
caso in cui la forma commerciale sia un’esca deve essere previsto
un contenitore con accesso solo all’animale "bersaglio".
Fonte: www.ministerosalute.it
- 24 dicembre 2008 |
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